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1.1 1.4

COMUNICAZIONE IMPORTANTE AI BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI 1.1 E 1.4

Gli interventi ammessi ai benefici devono essere avviati entro 6 mesi dalla data di concessione del sostegno ed essere conclusi entro 6 mesi dalla data di avvio dell’investimento.

Per data di avvio dell’investimento si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento.                                                                                                                                     

Il termine di fine lavori può essere prorogato, a insindacabile discrezionalità del GAL, su esplicita richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali debitamente motivati, fatte salve le cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla regolamentazione comunitaria.   

La richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza del termine di fine lavori concesso.